Rientra nel regime agevolato Iva previsto dall’art. 124 del decreto Rilancio l’acquisto di un ecotomografo portatile, necessario per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, destinato anche per uso veterinario (Agenzia Entrate – risposta 02 marzo 2021, n. 128).
Il Decreto Rilancio ha previsto un elenco di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, tra cui l'”ecotomografo portatile”, le cui cessioni dal 1° gennaio 2021 sono assoggettate all’aliquota IVA del 5%.
Il suddetto elenco è tassativo nel senso che solo i beni ivi indicati possono essere ceduti sino al 31 gennaio 2020 in esenzione da IVA, e con applicazione dell’aliquota IVA del 5% a decorrere dal 1° gennaio 2021.
In tal senso si è espressa, peraltro, anche l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (in seguito “ADM”) individuando i codici di classifica doganale delle merci oggetto dell’agevolazione IVA in questione.
Con specifico riferimento alla voce “ecotomografo portatile”, è stato associato il codice TARIC ex 9018 1200 (Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica). Più ingenerale, il codice TARIC 9018 è intitolato: “Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici”.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che a partire dal 1°gennaio 2021, i beni espressamente indicati nell’elenco non possano ricevere un trattamento differente se acquisiti per qualunque finalità sanitaria, stante l’impossibilità di determinare con criteri oggettivi la specifica destinazione di contrasto al COVID-19 e alle pandemie in generale.
L’art. 124 del Decreto Rilancio vincola l’applicazione della disposizione agevolativa alla natura sanitaria del bene acquistato/ceduto, ma non anche alla destinazione allo specifico uso umano.
Pertanto, l’ecotomografo portatile, destinato anche per uso veterinario, necessario per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, può beneficiare del trattamento IVA previsto dal cit. art. 124.